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CFA: ridotta penalizzazione Cuneo
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Si riportano di seguito le decisioni della seconda sezione della Corte Federale d'Appello della Figc in seguito ai ricorsi riguardanti Cuneo, Lucchese, Pistoiese e Reggina.

6. RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: 
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;
- AMMENDA DI € 1.000,00;
INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 21, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE NN. 5853/415 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’11.12.2018 E 5855/416 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’11.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AC Cuneo 1905 Srl di Cuneo (CN), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3 e l’ammenda a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL SIG. BECCHIO OSCAR (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7745/672 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)
8. RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI:
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;
- AMMENDA DI € 350.500,00;
INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7745/672 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 7 e 8 come rispettivamente proposti dal sig. Becchio Oscar e dalla società AC Cuneo 1905 Srl li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

9. RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: 
- INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA AL SIG. BECCHIO OSCAR ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT.
C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; 
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 7742/658 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 E 7738/657 PF18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso così dispone:
- Sig. Becchio Oscar: riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 1;
- AC Cuneo 1905 Srl: riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3 e l’ammenda a € 500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONI: 
- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. BINI CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 350.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019; 
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7890/674 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

ORDINANZA
La Corte Federale d’Appello letti gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento; sentite le parti; ritenuto necessario e, comunque, opportuno per la definizione del presente procedimento, acquisire ulteriori elementi probatori, di carattere sia documentale che informativo;  DISPONE che la Lega Pro, ove occorra avvalendosi della collaborazione della CO.VI.SO.C., chiarisca e documenti le ragioni di natura tecnica in ordine alle quali ha ritenuto che la polizza fideiussoria denominata CIG Pannonia offerta dalla società Lucchese Libertas 1905 Srl non riveste i requisiti richiesti dal sistema Licenze Nazionali ed in relazione alle quali si assume che, con riguardo alla determinazione del rating, la società Innolva Gruppo Tecnoinvestimenti non possa qualificarsi “Agenzia di certificazione globale”, così come richiesto dalla normativa federale in materia; INVITA per l’effetto, la Lega Pro a far pervenire a questa Corte Federale d’Appello, i chiarimenti e la documentazione di cui alla presente ordinanza entro la data del 15 aprile p.v., disponendone a cura della Segreteria, la trasmissione alle parti; RISERVA ogni ulteriore valutazione e decisione all’esito della disposta istruttoria e della discussione della causa, che fissa per la seduta del 18 aprile 2019 alle ore 14.00; DISPONE la sospensione dei termini di cui all’art. 38, comma 5 C.G.S. CONI; DISPONE altresì la comunicazione della presente ordinanza, comunicazione da considerarsi anche quale convocazione delle parti medesime per la seduta del 18.4.2019 ore 14.00.

11. RICORSO DELLA SOCIETA’ US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER GIORNI 5 INFLITTA AL SIG. FERRARI ORAZIO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO II – CRITERI INFRASTRUTTURALI – LETT. A), PUNTO 3) MANUALE LICENZE UEFA;
- AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5722/214 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 7.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Pistoiese 1921 Srl. Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 

12. RICORSO DELLA SOCIETA’ URBS REGGINA 1914 SRL AVVERSO LA SANZIONE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 5851/414 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’11.12.2018
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019)
13. RICORSO DELLA SOCIETA’ URBS REGGINA 1914 SRL AVVERSO LA SANZIONE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 7881/664 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 –
7873/663 PF18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12 e 13 come rispettivamente proposti dalla società URBS Reggina 1914 Srl, li accoglie parzialmente e riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4. Dispone restituirsi le tasse reclamo. 

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