Senza parole!
lunedì 30 luglio 2012 - 09:22
Depositate le motivazioni della Corte di Giustizia Federale
Il 1 luglio su “Forzanovara.net” avevamo girato 9 domande alla Corte di Giustizia Federale (sulla presunta “combine” Chievo-Novara di coppa) in vista del processo sportivo di secondo grado che stava per cominciare. Ve le riproponiamo pari pari…
Posto che Gervasoni ci ha raccontato che: “gli slavi si incontrarono con Ventola nell’albergo e consegnarono ad un albanese che giocava nel Novara…. la somma di circa 150.000 euro”, dato che Shala è stato prosciolto (decisione NON appellata dalla Procura) ed Ujkani non risultava nemmeno convocato per la trasferta veronese… chi sarebbe allora sto “albanese che giocava nel Novara” che avrebbe ricevuto tal generoso “gruzzoletto”? Nelle motivazioni della Commissione Disciplinare si legge che le dichiarazioni di Gervasoni sulla gara Chievo-Novara risultano “credibili e attendibili… perché caratterizzate per la dovizia di particolari descrittivi…” Perché allora il Gervasoni sulla vicenda “albergo” ci ha raccontato che: “L’albergo era quello dove solitamente era in ritiro il Novara nella trasferta di Verona” mentre gli avvocati hanno avuto vita facile, in dibattimento, nel dimostrare documentalmente che il Novara ha SEMPRE cambiato albergo nelle quattro trasferte veronesi effettuate dal 2008 ad oggi? Come può la Commissione Disciplinare aver assolto JOB del Grosseto per la gara con la Reggina del maggio 2010: “la cui partecipazione ai fatti viene citata solo da GERVASONI per di più de relato. A suo carico, pertanto, non sussistono elementi sufficienti per affermarne la responsabilità…” e contemporaneamente aver condannato Fontana e Ventola solo sulla base di quello che Gervasoni racconta di aver appreso da G.A. (mai sentito dagli inquirenti) che a sua volta gli ha raccontato ciò che I.H. (mai sentito dagli inquirenti) avrebbe fatto? Ed al proposito come mai il numero di sti “zingari” nelle parole di Gervasoni cambia sempre? Il 22 dicembre ci ha detto: “qualcuno degli stranieri per l’occasione andò ad alloggiare nell’albergo dove c’era il Novara”. Il 27 dicembre ha aggiunto. “Ricordo di aver appreso che gli slavi si incontrarono con Ventola…”. Poi però il 12 marzo ha riferito “nell’occasione andò I.H. in albergo”. Dunque soltanto dopo due mesi e mezzo il “pentito” si è ricordato che I.H. era da solo? Ed ancora: ma vi sembra possibile che dei soggetti (criminali professionisti) interessati ad alterare una partita abbiano la brillante idea di soggiornare nell’albergo della squadra, proprio come facevano Abatantuono e Boldi nel primo “Eccezzziunale veramente”? Ed è così difficile per una Procura (ordinaria) acquisire l’elenco dei nominativi che hanno pernottato in quel fantomatico albergo, come peraltro è stato fatto per gli “ungheresi” a Milano il giorno di Novara-Siena? Sui giocatori coinvolti Gervasoni il 22 dicembre ci ha detto: “di questa squadra fu coinvolto anche Ventola e qualcun altro, in quanto, se non sbaglio, Bertani non giocò e ci voleva l’intervento di qualcun altro”. Ma poi il 27 dicembre ha precisato con sicurezza che: “Bertani fece da tramite in quanto non partecipò attivamente alla trasferta” chiamando in causa anche Fontana con queste semplici in parole… “la somma di circa 150.000 € che gli stessi divisero anche con altri giocatori, tra i quali il portiere FONTANA”. Come ha fatto a tornargli la memoria in quei cinque giorni trascorsi in carcere? Guarda caso gli ultimi trascorsi in carcere… E non è sospetto che venga citato solo in un secondo tempo il portiere, soggetto fondamentale per riferire di un “over”? Magari a costo di chiamarlo in causa a sproposito, come è successo per Coser, sempre per opera dello stesso Gervasoni… Di nuovo sui giocatori coinvolti. La Commissione Disciplinare a pagina 44 sottolinea come Gervasoni abbia fornito il: “riferimento preciso a una serie, nominativamente individuata, di calciatori del Novara”. Ma poi, a pag 45, la stessa commissione motiva il proscioglimento di Shala proprio in virtù delle “incerte modalità di identificazione dello stesso da parte di GERVASONI”. Dunque per la Commissione Gervasoni è preciso nell’indicare i giocatori coinvolti? Oppure non lo è? A nessuno è mai venuta in mente l’ipotesi che Gervasoni potrebbe aver indicato proprio i giocatori più mediaticamente noti tra quelli inizialmente mandati in campo da Tesser (Fontana, Drascek, Shala, Motta, Cossentino, Morganella, Ventola, Gigliotti E., Coubronne, Gigliotti G., Evola) in quella gelida serata di autunno avanzato? Domanda chiave sulla posizione di Bertani, peraltro molto alleggerita, almeno in ambito penale, dalla pronuncia del Tribunale del riesame di Brescia. Nell’interrogatorio del 12 marzo 2012 Gervasoni ha raccontato che: “quando gli raccontai della combine che c’era stata per Atalanta-Piacenza, il BERTANI mi chiese di venire in contatto con GEGIC per verificare se ci fosse qualche partita da combinare con lui…” Dunque secondo l’affidabile Gervasoni… Bertani si sarebbe avvicinato all’organizzazione criminale (ed a Gegic) proprio in quanto attratto dai suoi racconti dell’affare legato alla gara con il Piacenza del 19 marzo 2011. Come si concilia questa rivelazione con l’accusa a Cristian (sempre dello stesso Gervasoni) di essere stato uno degli uomini più affidabili dell’associazione (e di Gegic!) già nel novembre 2010, quando, sempre stando a Gervasoni, Bertani sarebbe stato per gli “zingari” il tramite sicuro per arrivare alla “combine” di Chievo-Novara, pur stando seduto a casa davanti alla tv? Dopo avervi annoiato tanto… chiudo mettendola un po’ sul ridere, sperando che nessuno si offenda (tranne la giustizia già abbastanza calpestata…) Cosa intende la Commissione quando riferisce: “la circostanza che i calciatori del NOVARA deferiti sono risultati accumunati da rapporti di particolare confidenza, stando alle dichiarazioni rese sul punto dal calciatore del Novara Davide DRASCEK”? Che il buon Davide, peraltro neo sposo (auguri di cuore) abbia rilasciato un’intervista stile Cecchi Paone che mi sia maldestramente sfuggita?
Avremmo dovuto trovare le risposte ai nostri elementari dubbi (e soprattutto alle ben più qualificate obiezioni degli avvocati Davide Gatti e Cesare Di Cintio) nelle motivazioni depositate venerdì scorso che hanno portato la Corte a confermare il giudizio di condanna. Ed invece…
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
Collegio composto dai Signori:
Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Salvatore MEZZACAPO; Componenti supplenti: Dott. Luigi IMPECIATI, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.
16) RICORSO DEL CALC. ALBERTO MARIA FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 ANNI E 6 MESI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CHIEVO – NOVARA DEL 30.11.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
Con atto in data 8.5.2012 il Procuratore Federale, a seguito di una complessa istruttoria deferiva una serie di soggetti, tra i quali il signor Fontana Alberto Maria all’epoca dei fatti calciatore del Novara per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere prima della gara Chievo/Novara del 30.11.2010, in concorso con altri, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, ricevendo, nello specifico, una somma di denaro perché si rendessero disponibili in prima persona e si attivassero per ottenere la disponibilità anche di qualche compagno di squadra, in funzione della realizzazione di un over 2,5 con sconfitta della propria squadra con differenza di tre o più reti in favore del Chievo. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara. L’attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori desumibili dall’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Cremona in data 9.12.2011 e dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica di Cremona ed al Giudice per le Indagini Preliminari di Cremona, nonchè in sede di audizione innanzi al Procuratore Federale. Gli ulteriori sviluppi delle indagini confermano in modo ancora più pregnante la sussistenza dell'ipotesi associativa contestata. In particolar modo le indagini effettuate pongono in luce il carattere transnazionale dell'associazione e consentono di individuare con maggiore precisione e chiarezza, tra l'altro: gli organizzatori; il ruolo rivestito dai singoli associati; le ramificazioni dell'associazione in ambito nazionale; la distribuzione dei compiti tra i partecipanti; le modalità di finanziamento delle singole attività illecite volte all'alterazione del risultato delle gare; gli espedienti posti in essere per trasferire le somme necessarie e per individuare i calciatori disposti a ricevere denaro per condizionare l'esito delle competizioni alle quali prendevano parte o per avvicinare i compagni di squadra. Il risultato dell'operato delle forze di polizia, che in diversi paesi europei hanno proficuamente posto in essere le proprie investigazioni con riferimento alla stessa vicenda criminosa, viene riferito nell'ordinanza n. 726/11 emessa in data 9.12.2011 dal Gip di Cremona. Nell'atto citato si riassume preliminarmente l’esito delle indagini svolte in precedenza in sede di giustizia ordinaria, richiamando quanto emerso con riferimento all'esistenza di due gruppi di persone definite rispettivamente dei "bolognesi" e degli "zingari", ricordando che entrambi sono già stati oggetto di considerazioni nella prima ordinanza cautelare, così come il loro modus operandi consistente, per gli "zingari", principalmente nel contattare i calciatori di persona, mostrando loro il denaro. Si citano quindi le telefonate intercettate, nel corso delle quali si parla degli "zingari", nonché si pone in evidenza il ruolo di Gervasoni (il quale ha mantenuto un rapporto molto prolungato nel tempo, certamente superiore ad un anno con i predetti finalizzato alla manipolazione delle partite). Si accenna quindi al gruppo dei "bolognesi" capeggiato da Signori, che intratteneva rapporti con soggetti orientali definiti come i "singaporiani", che consentivano loro di scommettere somme consistenti di denaro (centinaia di migliaia di euro) sui mercati asiatici. Il gruppo degli "zingari" viene preso particolarmente in considerazione alle pagg. 208/230 del provvedimento dell'AGO ove si osserva che il gruppo dipende dal "cartello" di Singapore ed è composto da scommettitori; soggetti inseriti in ambito sportivo; loro compito principale era quello di penetrare all'interno dei settori calcistici per reclutare atleti disponibili a favorire la manipolazione di incontri calcistici. Il denaro, invece, viene fornito dai soggetti operanti in Singapore per essere veicolato agli sportivi corrotti. Si afferma, in particolare, che gli "zingari" fungono da anello di collegamento dell'associazione e sono in contatto con la criminalità locale in ciascuno dei paesi in cui si sono svolte indagini analoghe el tracciare un breve profilo di ciascuno dei soggetti facenti parte del gruppo citato si riferisce tutto quanto emerso con riferimento ai rapporti intrattenuti da questi ultimi con soggetti italiani. Interessante appare ancora al riguardo l'analisi del risultato delle indagini effettuate in altri paesi e, in particolare, di quelle svolte in Finlandia, Germania, Croatia ed Ungheria, nell'ambito delle quali sono emersi anche elementi di prova concernenti gare disputate nel campionato italiano, il cui risultato è stato alterato al fine di conseguire illeciti guadagni mediante l'effettuazione di scommesse ed il ruolo rivestito da persone soggette all'ordinamento sportivo. Si osserva inoltre che, alla luce degli elementi emersi successivamente all'ordinanza del 28.5.2011, gli "zingari" sono il braccio operativo dell'associazione d Singapore, luogo ove si effettuano invece le scommesse. Gli "zingari" in particolare, sono i soggetti dell'est che individuano le partite sulle quali investire, incaricati dall'organizzazione di prendere contatto con i calciatori e di provvedere alla loro corruzione. In Italia essi si avvalgono della collaborazione di quella che può essere definita senz'altro una propaggine nazionale dell'associazione. A conferma dell'esistenza della stabilità di contatti tra "singaporiani" e "zingari" si cita una tefonata particolarmente significativa (vedi ordinanza pagg. 22/23). Le scommesse effettuate hanno ad oggetto gare disputate in diversi paesi europei e, per quel che qui maggiormente rileva, in Italia che viene definita, anzi, il luogo ove maggiormente sono emersi movimenti dei membri dell'associazione e lo svolgimento di attività volte alla manipolazione delle gare. Nell’atto di deferimento emerge che la gara in ordine alla quale si erano svolte adeguate indagini che portavano al deferimento del signor Alberto Maria Fontana era, come specificato nelle premesse, Chievo/Novara del 30.11.2010. Il deferimento concludeva con la seguente richiesta:
- Fontana Alberto Maria: squalifica per 3 anni e 6 mesi così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo oltre a 6 mesi per l’aggravante. La decisione della Commissione Nazionale Giudicante, dopo una puntualeerifica dei fatti e meditate considerazioni di diritto, così concludeva: Fontana Alberto Maria: squalifica per 3 anni e 6 mesi. La decisione della Commissione veniva impugnata dal signor Fontana Alberto Maria con un diffuso ricorso. Peraltro, la doglianza del ricorrente, al di là della ampia esposizione, si è accentrata sul difetto di motivazione denunciato attraverso varie articolazioni. In primo luogo prende in esame il verbale di interrogatorio del Gervasoni del 23.12.2011 in occasione del quale il nominativo di Fontana non era mai menzionato. In secondo luogo considera il successivo interrogatorio del Gervasoni del 27.12.2011; in questa occasione si conferma che il nominativo del “portiere Fontana” viene citato dal Gervasoni, ma tale circostanza – a dire del reclamante - non potrebbe essere rilevante ai fini della valutazione negativa, in quanto il ervasoni avrebbe riferito della presenza di Fontana, tra coloro che percepirono somme tramite “un albanese che giocava nel No ra”; e tale rilievo non sarebbe sufficiente per giustificare la pesante sanzione irrogata al Fontana. Nel reclamo si citano poi alcuni precedenti della Corte di Giustizia Federale che conforterebbero la doglianza dell’istante. Con un ulteriore “elemento”, il reclamante si intrattiene sulle deduzioni svolte nella decisione della Disciplinare al termine della pag. 44 (inizio pag. 45), che non fanno riferimento al giocatore Fontana, e tale rilievo darebbe conferma delle osservazioni svolte nell’appello. Il medesimo si lamenta, inoltre, della mancata valutazione della rassegna stampa e della documentazione prodotta nella quale era raccolta la dichiarazione del compagno di stan del Fontana, Kevin Michael Strukelj. Si sottolinea poi la circostanza che il Fontana avrebbe sottoscritto con la società di appartenenza un contratto di collaborazione per altri 5 anni; circostanza questa che dimostrerebbe la fiducia della società nel calciatore e quindi sarebbe segno significativo del comportamento corretto del calciatore. La Corte di Giustizia Federale, dopo attenta meditazione circa il reclamo del Fontana, e pur nella consapevolezza che il portiere Fontana compare nelle deposizioni del Gervasoni solo in quanto quest’ultimo avrebbe appreso che il suddetto sarebbe stato partecipe alla divisione con altri calciatori della somma di € 150.000,00, ritiene nondimeno non meritevoli di accoglimento le doglianze che sono state dedotte e comunque non idonee a superare l’indicazione che il Fontana fosse nella compagine dei coinvolti nell’illecito. La posizione del calciatore Alberto Maria Fontana emerge, in effetti, in modo inequivoco dalla dichiarazione del calciatore Carlo Gervasoni rese in sede di interrogatorio del P.M. di Cremona in data 27.12.2011; in buona sostanza è acquisita al giudizio, con sufficiente grado di tendibilità, la circostanza che il Fontana abbia partecipato alla spartizione delle somme di denaro a corrispettivo del losco affare. Del resto l’articolazione della complessa vicenda, che da un lato ha interessato vari soggetti e dall’altro si è articolata attraverso episodi singolari quali un’intesa su un risultato particolare, fornisce chiari indici sintomatici di una finalità illecita alla quale non appare difficoltoso immaginare il coinvolgimento di tutti i soggetti che appaiono menzionati nel corso degli interrogatori resi dinanzi l Procura Federale e l’Autorità Giudiziaria, in un quadro complessivo reso ancor più credibile alla luce del ruolo decisivo rivestito dall’odierno reclamante (portiere della squadra che ha subito tre reti, in puntuale adempimento dell’accordo illecito che prevedeva, appunto, l’over con sconfitta del Novara). Non emergono quindi rilievi convincenti che possono condurre a dichiarare l’estraneità del calciatore Alberto Maria Fontana. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatoe Alberto Maria Fontana e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Ognuno è ovviamente libero di farsi una propria opinione sulla credibilità della giustizia sportiva. Da quanto sopra riportato se ne evincono, però, alcuni elementi incontrovertibili. La Corte per principio ritiene colpevoli “tutti i soggetti che appaiono menzionati” negli interrogatori e nelle audizioni dei “pentiti”. E ciò anche se a loro carico (come nel caso di Fontana e Ventola) vi sono solo le dichiarazioni di un Gervasoni (lo confermano le motivazioni) che si limita a riferire “un sentito dire” (la regola non vale per i dirigenti del Siena…) Fontana avrebbe potuto venire prosciolto dai gravi addebiti solo dimostrando di NON aver giocato quel Chievo-Novara. Perché il fatto di essere portiere lo inchioda di per sé a responsabilità innegabili..Per la cronaca vi riporto il breve giudizio che scrissi a caldo in quella maledetta sera, ovviamente ignorando tutto quello che sarebbe successo (le altre sufficienze furono di Morganella, del Gigliotti argentino, del rientrante Motta e di Gonzalez subentrato nella ripresa).
FONTANA Stavolta è lui che salterebbe volentieri addosso ai compagni per “ringraziarli” per tutte le occasioni concesse ai veneti. Nonostante tre gol al passivo... uno dei pochi a salvarsi... - voto 6
Massimo Barbero
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